Ultima modifica: 1 Agosto 2018

Faq

Domande frequenti FAQ

ALBO PROFESSIONALE

  1. Come ci si iscrive all’Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e quali sono i requisiti richiesti?
  2. Come ci si re iscrive all’Albo Professionale?
  3. Come ci si cancella dall’Albo Professionale?
  4. Cosa comporta il mancato pagamento della quota d’iscrizione?
  5. Quali sono le attività consentite ad un Perito Industriale Laureato
  6. Quali sono i requisiti necessari per esercitare la libera professione in uno stato estero per un Perito Industriale iscritto all’albo?
  7. A chi mi devo rivolgere per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali per esercitare la libera professione in uno stato estero

CONSULENZA TECNICA TRIBUNALE  (C.T.U.)

  1. Cosa è obbligatorio fare per svolgere l’attività di consulente del Tribunale?

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI (E.P.P.I.)

  1. Cosa è l’EPPI?
  2. Un iscritto all’EPPI che si è cancellato dall’Albo professionale può chiedere la restituzione di quanto versato?
  3. La cancellazione dall’Albo professionale comporta la cancellazione dall’Ente di Previdenza?
  4. Cosa comporta la cessazione dell’attività di perito industriale pur continuando ad essere iscritto al Collegio dei Periti Industriali?
  5. Quale è la procedura da mettere in atto da parte di un iscritto all’EPPI che ha ripreso l’attività di Perito Industriale nel corso dell’anno?

ESAME DI STATO

  1. Per l’ammissione all’esame di Stato è obbligatoria l’iscrizione nel registro dei praticanti?
  2. Quali sono i requisiti di ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione per chi è in possesso del diploma di Perito Industriale?
  3. Quali sono i requisiti di ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione per chi è in possesso del diploma o di laurea triennale?
  4. In quale specializzazione può essere fatto l’Esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della libera professione?
  5. Un Perito Industriale, iscritto all’Albo Professionale, che abbia conseguito la laurea nella stessa specializzazione del diploma dell’ITIS deve sostenere l’esame di Stato?
  6. Un Perito Industriale, iscritto all’Albo Professionale, che abbia conseguito la laurea in specializzazione diversa da quella del diploma dell’ITIS deve sostenere l’esame di Stato?

FORMAZIONE CONTINUA DEL PERITO INDUSTRIALE

  1. A cosa servono i crediti formativi?

ISCRIZIONE ELENCHI MINISTERO DELL’INTERNO LEGGE 818/84

  1. Come si ottiene l’autorizzazione alla Legge 818/84?

PERITO ASSICURATIVO

  1. Per svolgere l’attività di Perito Assicurativo è necessario essere iscritti all’Albo?

PRATICANTATO

  1. In cosa consiste il praticantato
  2. Il praticantato deve essere svolto esclusivamente presso lo studio di un professionista?
  3. Quali sono gli obblighi del praticante?
  4. È possibile una remunerazione nel periodo del praticantato?
  5. L’iscrizione nel registro dei praticanti deve essere obbligatoriamente fatta presso il Collegio Provinciale di residenza?
  6. Il diploma conseguito presso un IPSIA è valido per l’iscrizione al Registro Praticanti e successivamente in Albo Professionale?

STAGE PRE LAUREA

  1. Che cosa sono gli stage-prelaurea?
  2. Gli stage pre-laurea sono obbligatori?
  3. Qual è la durata media di uno stage?
  4. Con quale criterio viene valutato lo stage pre-laurea?
  5. Quale procedura deve seguire lo studente per accedere allo stage pre-laurea?

ALBO PROFESSIONALE

  1. Come ci si iscrive all’Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e quali sono i requisiti richiesti?
    1° caso: possesso del diploma di Perito Industriale conseguito antecedente l’anno 1970.
    Si presenta la documentazione per l’iscrizione all’Albo:
    1.domanda di iscrizione (in bollo)
    2.dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) nella quale si dichiarano
    i dati personali;
    l’assenza di condanne penali;
    il possesso del diploma di Perito Industriale
    anno di conseguimento del diploma;
    specializzazione;
    l’Istituto Tecnico che lo ha rilasciato;
    la valutazione del diploma;
    3.copia di documento di riconoscimento valido;
    4.fotocopia del codice fiscale;
    5.fotocopia fronte – retro del diploma di maturità;
    6. ricevuta del versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato a “AGENZIA DELLE ENTRATE” – Centro operativo di Pescara – Tasse e concessioni governative.
    7. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
    8. dichiarazione del rispetto dell’art. 7 del RDL 275/29 (incompatibilità di iscrizione all’Albo Professionale dei dipendenti pubblici)
    L’iscrizione viene deliberata dal Consiglio Direttivo senza bisogno di svolgere il praticantato.2° caso: possesso del diploma di Perito Industriale conseguito dall’anno 1970.
    Si viene iscritti nel Registro dei Praticanti e si svolge il periodo di praticantato di due anni o tre anni a seconda dei casi (vedere “Direttiva sul praticantato”); al termine del praticantato si sostiene l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione.
    Dopo il superamento dell’esame, si presenta la documentazione per l’iscrizione all’Albo:
    1.domanda di iscrizione (in bollo)
    2.dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) nella quale si dichiarano
    i dati personali;
    l’assenza di condanne penali;
    il possesso del diploma di Perito Industriale
    anno di conseguimento del diploma;
    specializzazione;
    l’Istituto Tecnico che lo ha rilasciato;
    la valutazione del diploma;
    3.copia di documento di riconoscimento valido;
    4.fotocopia del codice fiscale;
    5.fotocopia fronte – retro del diploma di maturità;
    6.copia del certificato di abilitazione rilasciato dall’I.T.I.S.
    7.ricevuta del versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato a “AGENZIA DELLE ENTRATE” – Centro operativo di Pescara – Tasse e concessioni governative.
    8.dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
    9.dichiarazione del rispetto dell’art. 7 del RDL 275/29 (incompatibilità di iscrizione all’Albo Professionale dei dipendenti pubblici)
    L’iscrizione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.3° caso:possesso del diploma universitario triennale (DPR 328/01 art. 8 comma 3 e relativa tabella A)
    Si sostiene l’esame di Stato per conseguire l’abilitazione all’esercizio della libera professione e successivamente ci si iscrive in albo. [vedi anche sezione “ESAME DI STATO”]4° caso:possesso del diploma di laurea (DPR 328/01 art. 55 commi 1 e 2 tabella D)
    Se si possiede adeguato diploma di laurea comprensivo di tirocinio di sei mesi, si sostiene l’esame di Stato per conseguire l’abilitazione all’esercizio della libera professione e successivamente ci si iscrive in albo.
  2. Come ci si re iscrive all’Albo Professionale?
    Si presenta la stessa documentazione necessaria per la prima iscrizione.
  3. Come ci si cancella dall’Albo Professionale?
    È necessario presentare domanda di cancellazione entro il 31/10 dell’anno in corso tramite raccomandata A/R o raccomandata a mano indirizzata al Consiglio Direttivo del Collegio; è obbligatoria anche la restituzione del Timbro Professionale.
  4. Cosa comporta il mancato pagamento della quota d’iscrizione?
    Il mancato pagamento della quota annuale d’iscrizione comporta il ricevimento dell’avviso di mancato pagamento da parte del Collegio.
    In assenza di risposta il Collegio provvede a deliberare la sospensione dell’iscritto moroso, alla pubblicazione del suo nome nel registro dei sospesi (compreso il sito internet del Collegio) ed alla comunicazione della sospensione alle autorità cui di dovere.
    L’iscritto che intendesse regolarizzare la propria situazione, ed ottenere l’annullamento del provvedimento disciplinare, deve effettuare il pagamento di tutte le annualità arretrate e fornirne documentazione al Collegio; il Collegio provvederà a cancellarne il nome dagli elenchi dei Professionisti Sospesi e a darne comunicazione alle autorità interessate.
  5. Quali sono le attività consentite ad un Perito Industriale Laureato
    Un Perito Industriale in possesso del diploma, così come un Perito Industriale Laureato può porre in essere tutte le attività consentite dalle proprie cognizioni e capacità, nel rispetto della deontologia professionale e nei limiti delle competenze acquisite con il titolo di studio; limitazioni e condizioni che valgono peraltro per tutte le professioni.
  6. Quali sono i requisiti necessari per esercitare la libera professione in uno stato estero per un Perito Industriale iscritto all’albo?
    Il riconoscimento delle qualifiche professionali, è regolamentato dalla direttiva 2005/36/CE che si applica a tutti i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che intendono esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali e che, nello Stato d’origine, li abilita all’esercizio di detta professione.
    Per ottenere il riconoscimento, bisognerà presentare l’istanza alla preposta Autorità Competente dello stato estero.
    Qualora, in uno Stato membro la professione non fosse regolamentata, si dovrà chiedere l’iscrizione alla Camera di Commercio o l’organismo competente dello Stato o Regione dove si intende svolgere la professione.
    Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo web
    http://www.politiche comunitarie.it/newsletter/16986/riconoscimenti-professionali-nuova-guida.ue
  7. A chi mi devo rivolgere per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali per esercitare la libera professione in uno stato estero
    Ai sensi dell’articolo 57 della direttiva 2005/36/CE, per dare indicazioni sulle modalità attuative della direttiva sono stati istituiti, in tutti gli stati dell’UE dei Punti di Contatto il cui compito è di fornire ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali e, in particolare, informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale, nonché se necessario, le norme deontologiche e, infine, quale Autorità o organo competente è preposto a ricevere le istanze di riconoscimento della qualifica professionale in questione.
    Qualora, da parte dell’Autorità estera, fosse richiesto di produrre un certificato che attesti che il titolo in possesso dei professionisti siano abilitati, nel Paese di origine, all’esercizio della professione, il Ministero della Giustizia è l’Autorità competente preposta a rilasciare detta certificazione per le professioni relative al settore tecnico.
    Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo web
    http://www.politiche comunitarie.it/attivita/58/punti-nazionali-di-contatto

CONSULENZA TECNICA TRIBUNALE  (C.T.U.)

  1. Cosa è obbligatorio fare per svolgere l’attività di consulente del Tribunale?
    È necessario iscriversi direttamente al Tribunale. I moduli delle domande sono da ritirarsi presso il Tribunale stesso. Una copia della documentazione deve essere spedita al Collegio.

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI (E.P.P.I.)

  1. Cosa è l’EPPI?
    EPPI è l’acronimo di Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; è nato nel 1997 con l’applicazione del decreto legislativo 103/96. Attua la previdenza obbligatoria di tutti i Periti Industriali, che sono iscritti negli appositi Albi e che esercitano l’attività professionale autonoma specifica nelle sue diverse forme. Lo scopo dell’Eppi è la tutela previdenziale obbligatoria a favore degli iscritti, dei loro familiari e degli eredi aventi diritto.
    Maggiori informazioni si possono avere sul sito http://www.eppi.it/.
  2. Un iscritto all’EPPI che si è cancellato dall’Albo professionale può chiedere la restituzione di quanto versato?
    Se l’iscritto non ha maturato i cinque anni di contribuzione minima per avere diritto alla pensione di vecchiaia, potrà richiedere la restituzione dei soli contributi soggettivi versati e rivalutati, al compimento dei 65 anni d’età.
  3. La cancellazione dall’Albo professionale comporta la cancellazione dall’Ente di Previdenza?
    No. Non esercitando l’attività professionale non dovrà più pagare la sua contribuzione obbligatoria. Lei rimarrà comunque “censito” negli archivi dell’EPPI fino a 65 anni.
  4. Cosa comporta la cessazione dell’attività di perito industriale pur continuando ad essere iscritto al Collegio dei Periti Industriali?
    Si dovrà comunicare all’Ente la data di cessazione dell’attività professionale compilando il modello EPPI 04 e presentandolo entro 60 giorni dal momento in cui non si eserciti più la libera professione.
    La presentazione del modello esonera dal pagamento dei contributi previdenziali, ma ovviamente non la esonera dal versare quelli ancora dovuti fino alla data di cessazione.
  5. Quale è la procedura da mettere in atto da parte di un iscritto all’EPPI che ha ripreso l’attività di Perito Industriale nel corso dell’anno?
    Dovrà comunicare all’EPPI la data di inizio dell’attività professionale compilando il modello EPPI 04. La presentazione del modello deve avvenire entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività. Questo comporta la ripresa del versamento dei contributi obbligatori.

ESAME DI STATO

  1. Per l’ammissione all’esame di Stato è obbligatoria l’iscrizione nel registro dei praticanti?
    Tutti gli aspiranti all’esame di Stato dovranno essere iscritti nel registro dei praticanti.
  2. Quali sono i requisiti di ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione per chi è in possesso del diploma di Perito Industriale?
    Alla sessione d’esame sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale capotecnico conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d’esame, abbiano espletato le formalità previste dalla “Direttiva sul praticantato” (art. 2.5 legge 02/02/1990 n. 17.
  3. Quali sono i requisiti di ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione per chi è in possesso del diploma o di laurea triennale?
    Alla sessione d’esame sono ammessi coloro che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d’esame, siano in possesso di uno dei seguenti titoli, in coerenza con le corrispondenti sezioni:
    – diploma universitario triennale;
    – laurea, comprensiva di un tirocinio di sei mesi.
    Il periodo di tirocinio può essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi, secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o i collegi e le università, gli istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.
  4. In quale specializzazione può essere fatto l’Esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della libera professione?
    L’esame di stato può essere fatto esclusivamente nella specializzazione del diploma.
  5. Un Perito Industriale, iscritto all’Albo Professionale, che abbia conseguito la laurea nella stessa specializzazione del diploma dell’ITIS deve sostenere l’esame di Stato?
    Il Perito Industriale, già iscritto all’Albo Professionale, in possesso del titolo di laurea nella stessa specializzazione per la quale è iscritto, è esonerato dall’obbligo di sostenere un nuovo esame di Stato.
    Il Collegio indicherà nell’Albo il conseguimento della laurea nella classe di riferimento
  6. Un Perito Industriale, iscritto all’Albo Professionale, che abbia conseguito la laurea in specializzazione diversa da quella del diploma dell’ITIS deve sostenere l’esame di Stato?
    Il Perito Industriale, già iscritto all’Albo Professionale, in possesso del titolo di laurea in una specializzazione diversa per la quale è iscritto, dovrà sostenere un nuovo esame di Stato.
    Il Collegio indicherà nell’Albo, al superamento dell’esame di Stato, il conseguimento della laurea nella nuova classe di riferimento.

FORMAZIONE CONTINUA DEL PERITO INDUSTRIALE

  1. A cosa servono i crediti formativi?
    I crediti formativi servono alla formazione continua per il rilascio del marchio e della certificazione professionale, tali crediti verranno riconosciuti ed assegnati non solo per i corsi o le riunioni formative organizzate dal Collegio ma anche per quei corsi e riunioni formative alle quali l’iscritto avrà partecipato per sua iniziativa all’esterno purché configurabili nella formazione professionale specifica della specializzazione ed ai fini dell’esercizio della libera professione.

ISCRIZIONE ELENCHI MINISTERO DELL’INTERNO LEGGE 818/84

  1. Come si ottiene l’autorizzazione alla Legge 818/84?
    Possono presentare domanda per ottenere l’autorizzazione coloro che siano in possesso di uno di questi requisiti:
    – almeno 10 anni di iscrizione all’Albo.
    – almeno 2 anni di iscrizione all’Albo e abbiano superato l’Esame dell’apposito Corso di Prevenzione Incendi.
    – essere responsabili da almeno 5 anni in aziende del settore antincendi nell’ambito di attività comprese tra quelle dell’elenco allegato al decreto del Ministero dell’Interno 16/02/82.
    – essere professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline tecniche, anche se cessati dal servizio.
    – essere appartenuti per almeno 1 anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto del Corpo Nazionale dei VVF ed abbiano cessato di prestare servizio.
    – essere stati componenti, per almeno 2 anni, del Comitato centrale tecnico – scientifico per la prevenzione incendi o dei comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi previsti, rispettivamente dagli articoli 10 e 20 del D.P.R. 29/07/1982 n. 577.
    La domanda è scaricabile dal sito internet del Collegio e va presentata in segreteria allegando una marca da bollo da 14,62 €.

PERITO ASSICURATIVO

  1. Per svolgere l’attività di Perito Assicurativo è necessario essere iscritti all’Albo?
    Il Ruolo dei Periti Assicurativi è nazionale ed è istituito presso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato; in esso debbono iscriversi coloro che intendono svolgere l’attività di periti assicurativi.
    I requisiti per l’iscrizione sono:
    – la cittadinanza e il godimento dei diritti civili,
    – il diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico o il diploma di laurea,
    – il superamento di una prova di idoneità mediante esami scritti e orali su materie tecniche specialistiche concernenti l’esercizio dell’attività.
    L’iscrizione all’Albo non è quindi necessaria ma è altresì previsto che dall’esame sono esonerati coloro che risultano forniti di diploma di Perito Industriale in area meccanica o del diploma di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresì esercitato per tre anni l’attività nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale.
    La domanda d’iscrizione va presentata al Ministero delle Attività produttive.
    (Normativa di riferimento: Legge 17/02/1992 n. 166; D.M. 9/09/92 n. 562; D. Lgs. 13/10/98 n. 373)

PRATICANTATO

  1. In cosa consiste il praticantato
    II praticantato e l’istituto in forza del quale il Perito Industriale libero professionista e altri liberi professionisti (ingegneri), ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.
    Il praticante deve dimostrare di aver prestato un periodo di pratica biennale durante il quale abbia collaborato all’espletamento di pratiche rientranti, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.”
    Il Periodo di praticantato deve consentire l’acquisizione della pratica professionale inerente la propria specializzazione e idonea a sostenere l’esame di Stato.
  2. Il praticantato deve essere svolto esclusivamente presso lo studio di un professionista?
    Il periodo di praticantato può essere svolto anche:
    – al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma, prestando attività tecnica subordinata consona al titolo di Perito Industriale;
    – dopo aver frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;
    – dopo aver compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell’articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma.
  3. Quali sono gli obblighi del praticante?
    II praticante deve eseguire diligentemente le disposizioni del professionista garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all’osservanza delle norme di etica professionale propria dei liberi professionisti.
  4. È possibile una remunerazione nel periodo del praticantato?
    II praticantato, svolto presso lo studio di un professionista, per un periodo di due anni, per sua natura e finalità, esclude ogni rapporto di lavoro subordinato fra le parti.
    Qualora vi fosse una remunerazione il periodo svolto presso una azienda o uno studio professionale, si configura come “praticantato equivalente svolto con attività subordinata”; in questo caso il tirocinio dovrà durare tre anni.
  5. L’iscrizione nel registro dei praticanti deve essere obbligatoriamente fatta presso il Collegio Provinciale di residenza?
    La condizione essenziale che individua il Collegio al quale richiedere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti è quella di residenza.
  6. Il diploma conseguito presso un IPSIA è valido per l’iscrizione al Registro Praticanti e successivamente in Albo Professionale?
    Per l’iscrizione all’Albo dei Periti Industriali è necessario il diploma di perito industriale conseguito presso un Istituto Tecnico Industriale, pertanto i diplomati presso gli IPSIA non hanno titolo per l’iscrizione al Registro Praticanti e conseguentemente all’Albo Professionale.

STAGE PRE LAUREA

  1. Che cosa sono gli stage-prelaurea?
    Sono dei tirocini che gli studenti svolgono presso aziende o enti pubblici convenzionati per l’apprendimento pratico-applicativo relativo al corso di laurea a cui sono iscritti.
  2. Gli stage pre-laurea sono obbligatori?
    Non per tutti i corsi di laurea.
    Sono obbligatori i “tirocini ”
    – per alcuni diplomi universitari (ad esaurimento)
    – per alcune lauree triennali del nuovo ordinamento, ma solo nei casi di curricula definiti “professionalizzanti” (generalmente al terzo anno di corso).
  3. Qual è la durata media di uno stage?
    Non esiste una durata media, soprattutto se non è obbligatorio.
  4. Con quale criterio viene valutato lo stage pre-laurea?
    Se è obbligatorio viene parificato ad un numero di crediti formativi già predeterminato; se non è obbligatorio è solo un elemento soggetto a valutazione discrezionale della commissione di laurea.
  5. Quale procedura deve seguire lo studente per accedere allo stage pre-laurea?
    – Nel caso in cui esso sia obbligatorio sono i docenti interessati che collocano i tirocinanti presso le aziende convenzionate il cui elenco è disponibile presso la Segreteria di Presidenza. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di corso di laurea appositamente nominato (tutor universitario).
    – Nel caso di tirocini non obbligatori lo studente, che intende effettuare lo stage, dopo aver contattato la ditta o l’ente pubblico di destinazione, che il tutor universitario, compila una domanda di partecipazione a stage che viene inoltrata alla Presidenza della Facoltà. Qualora l’azienda non rientrasse tra quelle convenzionate, il Consiglio di Facoltà, su proposta di un docente dovrà approvare apposita stipula e sottoscrizione. Solo successivamente lo studente potrà iniziare lo svolgimento dello stage, ritirando presso la Ripartizione didattica un libretto universitario in cui dovranno essere indicate le ore di tirocinio e le attività svolte durante tale periodo. Tale libretto verrà restituito al termine del tirocinio.